Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

172.220.111.4 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 42a Comunicazione dei dati

I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:

a.
l’altro sistema d’informazione sia dotato di una base legale per la comunicazione dei dati e di una base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione;
b.
l’altro sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, a eccezione delle collezioni di dati di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 14 giugno 199338 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
c.
l’altro il sistema d’informazione sia dotato di un regolamento per il trattamento dei dati; e
d.
non sussistano elevati requisiti di sicurezza per i dati degli impiegati.

37 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

38 RS 235.11

Art. 41 Structure

Le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel comprend les modules suivants:

a.
gestion de l’organisation;
b.
administration du personnel;
c.
décompte du salaire;
d.
gestion du temps;
e.
gestion des coûts de personnel;
f.
développement du personnel;
g.
décompte des frais de déplacement.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.