142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)
Art. 51 Sussidi federali
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2 La SEM può erogare sussidi per:
- a.
- progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
- b.
- organizzazioni internazionali attive nell’ambito del coordinamento e dell’armonizzazione internazionali della politica in materia d’asilo e di rifugiati;
- c.117
- progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
- d.118
- progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
- e.119 progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d’asilo e di migrazione, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica.
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Art. 50 Décompte
1 En application des directives du SEM, le canton présente à la Confédération un décompte semestriel.
2 Le SEM procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à 80 % des frais prévus.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.