1 Entro i limiti di età fissati dalla legge, la frequentazione della scuola è obbligatoria.
2 Ognuno deve poter frequentare le scuole pubbliche senza che ne risulti pregiudicata la sua libertà di credo e di coscienza.
3 Devono essere garantite pari possibilità di formazione alle persone d'ambo i sessi.
4 Durante la scuola dell’obbligo, in tutte le scuole pubbliche l’istruzione è gratuita per le persone residenti nel Cantone. I mezzi d’istruzione e d’insegnamento sono messi gratuitamente a disposizione, sempre che la legge non disponga altrimenti.
1 Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.
2 Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds publics.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.