Sezione 1: Diritto di ritiro degli Stati membri
Ogni partecipante può recedere dal Fondo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. Il ritiro diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
Sezione 217: Ritiro obbligatorio
Sezione 3: Regolamento dei conti degli Stati membri in caso di ritiro
Qualora uno Stato membro receda dal Fondo, cessano le operazioni e le transazioni normali del Fondo nella sua valuta e viene concordato con ragionevole sollecitudine il regolamento di tutte le pendenze tra il Fondo e lo Stato membro. Qualora non si pervenisse sollecitamente ad un accordo, vengono applicate le norme di cui all’allegato J.
17 Nuovo testo giusta il n. 2 del Dec. approvata dal Consiglio dei governatori il 28 giu. 1990, in vigore per la Svizzera dall’11 nov. 1992 (RU 1993 2351).
Section 1: Droit de retrait des États membres
Tout État membre peut se retirer du Fonds à tout moment en lui notifiant par écrit sa décision, adressée au siège du Fonds. Le retrait prend effet à la date de la réception de la notification.
Section 217: Retrait obligatoire
17 Nouvelle teneur selon l’Am. du 28 juin 1990, en vigueur pour la Suisse depuis le 11 nov. 1992 (RO 1993 2351).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.