20.1 Le riserve tecniche devono avere come contropartita attivi equivalenti, congrui e localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo di ciascuna Parte contraente. Ciascuna Parte contraente ha facoltà di accordare un temperamento delle norme in materia di congruenza e localizzazione degli attivi.
20.2 Per «congruenza» s’intende che gli impegni esigibili in una valuta devono avere come contropartita attivi espressi o realizzabili nella stessa valuta.
20.3 Per «localizzazione degli attivi» s’intende la presenza di attivi mobiliari o immobiliari sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente interessata, senza tuttavia obbligo di deposito per gli attivi mobiliari e senza che gli attivi immobiliari debbano essere soggetti a restrizioni quali l’iscrizione di ipoteca. Gli attivi rappresentati da crediti si considerano localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente in cui essi sono realizzabili.
20.4 Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 20.1–20.3, le modalità della localizzazione sono disciplinate dalla normativa vigente in ciascuna Parte contraente.
20.5 Per quanto riguarda il paragrafo 20.3, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all’iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un’iscrizione d’ipoteca.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.