13.1 L’autorizzazione deve essere chiesta all’autorità di controllo dall’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente.
13.2 Il programma di attività, redatto conformemente al protocollo 2 e corredato dalle osservazioni dell’autorità di controllo competente per il rilascio dell’autorizzazione è trasmesso da quest’ultima all’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa richiedente.
L’autorità consultata comunica il suo parere alla prima entro tre mesi dalla ricezione dei documenti. Qualora allo scadere del termine l’autorità consultata non si sia pronunciata, il silenzio equivale a parere favorevole.
13.3 L’autorità di controllo alla quale è stata chiesta l’autorizzazione notifica all’impresa richiedente la propria decisione nel termine di sei mesi dalla ricezione della domanda.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.