6.1  Le Parti contraenti adottano ed attuano politiche e disposizioni giuridiche adeguate volte a promuovere l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
6.2  L’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura potrebbe richiedere, in particolare, le seguenti misure:
- a) 
 - elaborare politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono l’uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;
 - b) 
 - intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di coloro che creano e utilizzano le proprie varietà e applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità dei suoli e di lotta contro le malattie, le piante avventizie e gli organismi nocivi;
 - c) 
 - promuovere, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, le attività di selezione che rafforzano la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle diverse condizioni sociali, economiche ed ecologiche anche nelle zone marginali;
 - d) 
 - allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;
 - e) 
 - promuovere, se necessario, una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali;
 - f) 
 - incoraggiare, se del caso, un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell’uso sostenibile delle piante coltivate in azienda e stabilire dei legami stretti tra selezione vegetale e sviluppo agricolo al fine di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l’erosione genetica e di promuovere una maggiore produzione alimentare mondiale che sia compatibile con uno sviluppo sostenibile;
 - g) 
 - riesaminare e, se del caso, adeguare le strategie di selezione e la normativa inerente alla commercializzazione delle varietà e alla distribuzione delle sementi.