Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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Art. 8 Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C

1 Una Parte può presentare al Segretariato una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni enunciate nell’allegato D. Nell’elaborare una proposta, una Parte può essere assistita da altre Parti e/o dal Segretariato.

2 Il Segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni enunciate nell’allegato D. Se ritiene che la proposta contiene tali informazioni, il Segretariato la trasmette al Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

3 Il Comitato esamina la proposta e applica in modo flessibile e trasparente i criteri di selezione enunciati nell’allegato D, tenendo conto in modo integrato ed equilibrato di tutte le informazioni fornite.

4 Il Comitato, se decide che:

a)
la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette tramite il Segretariato la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni enunciate nell’allegato E;
b)
la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le Parti e gli osservatori, tramite il Segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e la proposta è respinta.

5 Qualsiasi Parte può presentare nuovamente al Comitato una proposta da questi respinta conformemente al paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni manifestate dalla Parte in questione e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del Comitato. Se in seguito a questa procedura il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base ai criteri di selezione dell’allegato D e in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o da un osservatore, di dare seguito alla proposta.

6 Nei casi in cui il Comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle Parti abbia deciso di dare seguito alla proposta, il Comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di qualsiasi ulteriore informazione pertinente ricevuta, e prepara un progetto di profilo di rischio conformemente all’allegato E. Tramite il Segretariato, trasmette tale progetto a tutte le Parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.

7 Se, sulla base del profilo di rischio elaborato conformemente all’allegato E, il Comitato decide che:

a)
la sostanza chimica, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, può provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, che giustificano un’azione a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L’assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di dar seguito alla proposta. Tramite il Segretariato, il Comitato invita allora tutte le Parti e gli osservatori a fornire informazioni concernenti gli aspetti enunciati nell’allegato F. Successivamente, elabora una valutazione della gestione dei rischi, comprendente un’analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, conformemente a detto allegato;
b)
non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette tramite il Segretariato il profilo di rischio a tutte le Parti e agli osservatori e respinge la proposta.

8 Per qualsiasi proposta respinta conformemente al paragrafo 7 b), una Parte può chiedere alla Conferenza delle Parti di esaminare la possibilità di incaricare il Comitato di chiedere ulteriori informazioni alla Parte proponente e ad altre Parti durante un periodo non superiore a un anno. Al termine di tale periodo e sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato riesamina la proposta conformemente al paragrafo 6 con un grado di priorità deciso dalla Conferenza delle Parti. Se, in seguito a questa procedura, il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base al profilo di rischio stabilito conformemente all’allegato E nonché in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o osservatore, di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle Parti decide di dare seguito alla proposta, il Comitato elabora la valutazione della gestione dei rischi.

9 In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7 a) o al paragrafo 8, il Comitato raccomanda alla Conferenza delle Parti se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La Conferenza delle Parti decide in modo precauzionale, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del Comitato, comprese eventuali incertezze scientifiche, se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le misure di controllo corrispondenti.

Art. 7 Plans de mise en œuvre

1 Chaque Partie:

a.
élabore et s’efforce de mettre en œuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention;
b.
transmet son plan de mise en œuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard;
c.
examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.

2 Les Parties coopèrent, selon qu’il convient, directement ou par l’intermédiaire d’organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations œuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l’élaboration, l’application et l’actualisation de leurs plans de mise en œuvre.

3 Les Parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d’intégration des plans nationaux de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu’il convient.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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