Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 28 Denuncia

1 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, una Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

2 La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

Art. 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.