L’articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«4. I preparati di cui alla Tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla Tabella Il. Tuttavia i paragrafi 1b, e da 3 a 15 dell’articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell’articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità dì stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.
6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella 1, l’oppio è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell’articolo 28.
7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall’articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall’articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall’articolo 21bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.»
L’art. 2, par. 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.