Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.934.952.7 Accordo del 19 luglio 1967 tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne-Vallorbe-Losanna

0.631.252.934.952.7 Arrangement du 19 juillet 1967 entre la Suisse et la France concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne

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Art. 3bis

Art. 410

1.  In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.

2.  Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale:

Losanna–Vallorbe via autostrada e viceversa.

3.  Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.

9 Introdotto dal n. II dello Scambio di note del 7 giu./19 ago. 1985 (RU 1985 1472). Abrogato dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).

10 Introdotto dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).

Art. 3bis

8 Introduit par le ch. Il de l’échange de notes des 7 juin/19 août 1985 (RO 1985 1472). Abrogé par l'échange de notes des 12 sept. 2002/30 avril 2003, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 1799).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.