Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex2/lvlu1/Art. 2 Struttura del compartimento riservato al carico

1.  Affinché i compartimenti riservati al carico soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:

a)
gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pavimenti, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
b)
le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
c)
le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.

2.  Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci vale quanto segue:

i)
se il rivestimento interno del compartimento ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio tra il rivestimento e la parete esterna è interamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo che non possa essere smontato e riapplicato senza lasciar tracce visibili; e
ii)
se il rivestimento non ricopre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione genera degli spazi, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo e tali spazi dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.

3.  I lucernari sono permessi a condizione che siano costituiti da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso; se è però utilizzato un vetro diverso da quello di sicurezza i lucernari dovranno essere provvisti di una rete metallica fissa, inamovibile dall’esterno. La dimensione delle maglie della rete non deve superare 10 mm.

4.  Le aperture praticate nel pavimento a scopi tecnici, come la lubrificazione, la manutenzione, il riempimento della sabbiera, sono ammesse soltanto se provviste di un coperchio fissato in modo tale che non sia possibile accedere dall’esterno al compartimento riservato al carico.

annex2/lvlu1/Art. 1 Principes fondamentaux

Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon:

a)
qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b)
qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
c)
qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
d)
que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.