L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all’autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) all’autorità adita.
(La présente annexe ne contient pas d’art. 6.)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.