Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIV/lvlu1/titII/Art. 1bis bis

1.  L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.

2.  Una richiesta di informazioni, recupero o provvedimenti cautelari può riguardare una delle seguenti persone:

a)
il debitore o i debitori;
b)
oppure un’altra persona tenuta al pagamento del credito ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

Qualora l’autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all’una o all’altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la richiesta può riguardare anche quest’ultima.

3.  Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dell’appendice IV sui cui tale rifiuto si fonda. Tale notifica deve essere effettuata dall’autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.

4.  Ogni richiesta di informazioni, di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un’altra autorità.

annexI/lvlu1/titI/Art. 1

1.  La présente annexe détermine les modalités pratiques d’application de l’appendice IV.

2.  La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.