1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Stati membri.
2. Il Consiglio si riunisce secondo le esigenze, sia al livello dei delegati sia a quello dei ministri. Le riunioni si tengono presso la sede dell’Agenzia, salvo decisione contraria del Consiglio.
- 3.
- (a) Il Consiglio elegge per due anni un presidente e dei vicepresidenti, i cui mandati sono rinnovabili una sola volta per un periodo di un anno. Il presidente dirige i lavori del Consiglio e assicura la preparazione delle sue decisioni; informa gli Stati membri delle proposte per la realizzazione di un programma facoltativo; apporta il suo contributo al coordinamento delle attività degli organi dell’Agenzia. Mantiene il collegamento con gli Stati membri, attraverso i loro delegati al Consiglio, per le questioni di politica generale relative all’Agenzia e cerca di armonizzare i loro punti di vista in materia. Tra una sessione e l’altra, consiglia il Direttore generale e riceve da lui tutte le informazioni necessarie.
- (b)
- Il presidente è assistito da un ufficio, la cui composizione è decisa dal Consiglio e che si riunisce su convocazione del presidente. L’ufficio svolge una funzione consultiva presso il presidente per la preparazione delle riunioni del Consiglio.
4. Il Consiglio, quando si riunisce a livello dei ministri, elegge un presidente per la durata della sessione. Questi convoca la sessione ministeriale seguente.
5. Oltre alle funzioni definite in altri articoli della presente Convenzione e in conformità alle sue disposizioni, il Consiglio,
- (a)
- per quanto concerne le attività e il programma indicati all’articolo V, 1 (a) (i) e (ii):
- (i)
- approva, a maggioranza di tutti gli Stati membri, le attività e il programma; le decisioni prese a questo titolo possono essere modificate solo da nuove decisioni prese a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;
- (ii)
- determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell’Agenzia durante il quinquennio avvenire;
- (iii)
- determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, verso la fine del terzo anno di ciascun quinquennio e dopo un riesame della situazione, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell’Agenzia per il nuovo quinquennio che comincia con lo spirare di questo terzo anno;
- (b)
- per quanto concerne le attività indicate nell’articolo V, 1 (a) (iii) e (iv):
- (i) definisce una politica dell’Agenzia che corrisponda alla sua missione;
- (ii) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, raccomandazioni agli Stati membri;
- (c)
- per quanto concerne i programmi facoltativi indicati nell’articolo V, 1 (b):
- (i)
- accetta, a maggioranza di tutti gli Stati membri, ciascuno di questi programmi;
- (ii)
- determina eventualmente, nel corso della loro esecuzione, l’ordine di precedenza fra i programmi;
- (d)
- stabilisce i piani di lavoro annuali dell’Agenzia;
- (e)
- adotta, per quanto concerne i bilanci, quali sono definiti nell’allegato II:
- (i)
- bilancio generale annuale dell’Agenzia, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;
- (ii)
- ciascun bilancio di programma, a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti;
- (f)
- adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, il Regolamento finanziario e tutte le altre disposizioni finanziarie dell’Agenzia;
- (g)
- segue le spese relative alle attività obbligatorie e facoltative previste all’articolo V, 1;
- (h)
- approva e pubblica i conti annuali controllati dell’Agenzia;
- (i)
- adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, lo Statuto del personale;
- (j)
- adotta a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le regole in base alle quali è autorizzato, tenendo conto degli scopi pacifici dell’Agenzia, il trasferimento fuori dei territori degli Stati membri di tecnologie e di prodotti risultanti dalle attività dell’Agenzia o messi a punto con il suo concorso;
- (k)
- delibera sull’ammissione di nuovi Stati membri conformemente all’articolo XXII;
- (l)
- delibera sulle misure da adottare conformemente all’articolo XXIV nel caso in cui uno Stato membro denuncia la presente Convenzione o cessa di essere membro in virtù dell’articolo XVIII;
- (m)
- prende tutte le altre misure necessarie per l’adempimento della missione dell’Agenzia nell’ambito della presente Convenzione.
- 6.
- (a) Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha diritto di voto sulle questioni che riguardano esclusivamente un programma accettato al quale esso non partecipa.
- (b)
- Uno Stato membro non ha diritto di voto nel Consiglio se l’arretrato dei suoi contributi all’Agenzia per l’insieme delle attività e dei programmi menzionati nell’articolo V ai quali esso partecipa supera l’ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per l’esercizio finanziario in corso. Inoltre, se l’arretrato dei contributi dovuti da uno Stato membro a titolo di uno qualsiasi dei programmi menzionati nell’articolo V, 1 (a) (ii) o (b) ai quali esso partecipa supera l’ammontare dei contributi dovuti dallo stesso a titolo di detto programma per l’esercizio finanziario in corso, questo Stato non ha diritto di voto nel Consiglio sulle questioni che si riferiscono esclusivamente a questo programma. In simile caso, tuttavia, lo Stato membro può essere autorizzato a votare nel Consiglio se la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri ritiene che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- (c)
- La presenza dei delegati della maggioranza di tutti gli Stati membri è necessaria affinché il Consiglio possa deliberare validamente.
- (d)
- Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza semplice degli Stati membri rappresentati e votanti.
- (e)
- Per determinare l’unanimità o le maggioranze previste nella presente Convenzione, non viene tenuto conto di uno Stato membro che non abbia diritto di voto.
7. Il Consiglio adotta il suo regolamento interno.
- 8.
- (a) Il Consiglio istituisce un Comitato del programma scientifico che viene incaricato dell’esame di ogni questione relativa al programma scientifico obbligatorio previsto all’articolo V, 1 (a) (ii). Il Consiglio autorizza il Comitato ad adottare delle decisioni per questo programma, conservando, in tutti i casi, la propria funzione di determinare il livello delle risorse e di adottare il bilancio annuale. Il mandato del Comitato del programma scientifico è definito dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
- (b)
- Il Consiglio può istituire tutti gli altri organi sussidiari necessari all’adempimento della missione dell’Agenzia. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, decide la creazione di questi organi, ne definisce le attribuzioni e determina i casi nei quali essi sono abilitati ad adottare delle decisioni.
- (c)
- Quando un organo sussidiario esamina una questione concernente esclusivamente uno solo dei programmi facoltativi previsti all’articolo V, 1 (b), gli Stati non partecipanti non hanno diritto di voto, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente.