Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 20

1.  Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2.  Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui è accusata può essere perseguita, detenuta o sottoposta a restrizioni della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3.  In assenza di un consenso scritto, nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere costretta a testimoniare nell’ambito di un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria.

4.  L’immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

Art. 19 Défaut de comparution

Un témoin ou un expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne pourra être soumis à une sanction ou à une mesure de contrainte, même si la citation contenait des injonctions, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’Etat requérant et qu’il n’y soit à nouveau dûment cité.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.