1. Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.
2. L’atto o la decisione possono essere notificati dallo Stato richiesto per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dalla sua legislazione per documenti analoghi o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.
3. La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario oppure da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante l’avvenuta notifica e riportante la rispettiva forma e data. L’uno o l’altro di questi documenti va trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest’ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha luogo, lo Stato richiesto ne comunica i motivi senza indugio e per scritto allo Stato richiedente.
4. La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente che si trova nello Stato richiesto deve pervenire all’Autorità centrale di detto Stato al più tardi 45 giorni civili prima della data stabilita per la comparizione.
1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d’entraide judiciaire conformément au présent Traité ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes ni être produits comme moyens de preuve dans toutes les procédures pénales relatives à des infractions pour lesquelles l’entraide judiciaire n’est pas admissible.
2. Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’Etat requis. Cette approbation n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.