(1) Le autorità di polizia, quelle dell’immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni in conformità con il loro diritto, interno per metterli in grado di verificare:
(2) Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l’immigrazione e di altri servizi competenti nella prevenzione della tratta di persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La formazione dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani e le delicate questioni connesse ai bambini e alle donne e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri soggetti della società civile.
(3) Uno Stato Parte che riceve informazioni si adegua ad ogni richiesta dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.