Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.25 Politica della concorrenza
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.25 Politique de la concurrence

0.251.268.11 Scambio di note del 17 maggio 2013 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione europea concernente la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza

0.251.268.11 Échange de notes du 17 mai 2013 entre le Conseil fédéral suisse et la Commission européenne concernant la notification d'actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Preambolo

Traduzione1

Commissione europea,
Direzione generale
della concorrenza

Bruxelles, 17 maggio 2013

Missione della Svizzera presso l’Unione europea

Bruxelles

La Commissione europea presenta i suoi omaggi alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea e ha l’onore di avanzare le seguenti proposte relative alla notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza nel contesto della firma dell’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito denominato «Accordo»).

La Commissione europea ritiene importante adottare una procedura di notifica rapida ed efficiente degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza. In questo scambio di note essa definisce pertanto le misure che intende adottare, da parte sua, per chiarire la situazione attuale.

Ai fini del presente scambio di note, per atto d’esercizio dei pubblici poteri si intende una decisione che implica l’imposizione di sanzioni, richiede o vieta una pratica oppure una decisione che richiede la messa a disposizione di informazioni da parte del destinatario o dei destinatari.

Per la Commissione europea, gli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza sono atti relativi all’applicazione degli articoli 101, 102 e 105 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, degli articoli 53 e 54 dell’Accordo sullo spazio economico europeo e del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, nell’ultima versione in vigore. Se tali atti vanno notificati a un destinatario nel territorio della Svizzera che non dispone nell’Unione europea di un indirizzo a cui inviare la notifica, come ad esempio una succursale o una filiale, la Commissione europea invia una notifica alla Commissione svizzera della concorrenza affinché questa la trasmetta al destinatario senza indugio e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. La Commissione svizzera della concorrenza fornirà una registrazione della notifica, datata e firmata da una persona identificabile, entro dieci giorni lavorativi dall’invio della notifica al destinatario.

La Commissione europea riconosce inoltre l’utilità di trovare una soluzione rapida ed efficiente alla questione della notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza emanati dalla Commissione svizzera della concorrenza e dalle autorità della concorrenza degli Stati membri dell’Unione europea ai destinatari situati nel territorio dell’altra Parte, nel totale rispetto delle leggi pertinenti della Svizzera e di quelle degli Stati membri dell’Unione europea. Di conseguenza, la Commissione europea informerà gli Stati membri dell’Unione europea sull’approccio concordato nel presente scambio di note e si informerà sulla loro disponibilità ad accettare una simile soluzione concreta per la notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, ad esempio chiedendo loro se sono contrari a una notifica diretta di tali atti da parte della Commissione svizzera della concorrenza ai destinatari situati nei loro territori o se sono disposti ad accettare una procedura analoga a quella concordata tra la Commissione europea e la Svizzera. La Commissione europea informerà le autorità svizzere al più presto, ma al più tardi sei mesi dopo la firma dell’Accordo, sulle reazioni degli Stati membri dell’Unione europea.

La Commissione europea manterrà inoltre la sua prassi di inviare direttamente ai destinatari situati in Svizzera decisioni o richieste d’informazioni che non costituiscono atti d’esercizio dei pubblici poteri.

Le procedure convenute nel presente scambio di note non pregiudicano le leggi dell’Unione europea e della Svizzera né la giurisprudenza delle relative corti.

La Commissione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea l’espressione della sua più alta stima.

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 17 maggio 2013

Commissione europea,
Direzione generale
della concorrenza

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea presenta i suoi omaggi alla Commissione europea e si pregia far riferimento alla nota della Commissione europea sulla notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, presentata il 17 maggio 2013 nel contesto della firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito denominato «Accordo»).

Come la Commissione europea, anche la Svizzera riconosce l’importanza di istituire una procedura rapida ed efficiente per la notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza tra le due Parti, nel rispetto dei diritti legittimi di ciascuna Parte, e condivide la definizione di tali atti formulata nella nota della Commissione europea.

La Svizzera prende conoscenza degli atti che, nel campo della politica della concorrenza, costituiscono per la Commissione europea atti d’esercizio dei pubblici poteri. La Svizzera accetta che se tali atti vanno notificati a un destinatario nel suo territorio che non dispone nell’Unione europea di un indirizzo a cui inviare la notifica, come ad esempio una succursale o una filiale, la Commissione europea può inviare una notifica alla Commissione svizzera della concorrenza affinché questa la trasmetta al destinatario senza indugio e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. La Commissione svizzera della concorrenza fornirà una registrazione della notifica, datata e firmata da una persona identificabile, entro dieci giorni lavorativi dall’invio della notifica al destinatario. Se la registrazione della notifica sotto forma di una dichiarazione di ricezione non è presentata entro tale periodo, la Commissione svizzera della concorrenza provvederà a confermare l’invio dell’atto.

La Svizzera prende atto che anche la Commissione europea riconosce l’utilità di trovare una soluzione rapida ed efficiente alla questione della notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza emanati dalla Commissione svizzera della concorrenza e dalle autorità della concorrenza degli Stati membri dell’Unione europea ai destinatari situati nel territorio dell’altra Parte, nel totale rispetto delle leggi pertinenti della Svizzera e di quelle degli Stati membri dell’Unione europea. La Svizzera apprezza il fatto che la Commissione europea informerà gli Stati membri dell’Unione europea sull’approccio concordato nel presente scambio di note e che si informerà inoltre sulla loro disponibilità ad accettare una simile soluzione concreta per la notifica degli atti d’esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, ad esempio chiedendo loro se sono contrari a una notifica diretta di tali atti da parte della Commissione svizzera della concorrenza ai destinatari situati nei loro territori o se sono disposti ad accettare una procedura analoga a quella concordata tra la Svizzera e la Commissione europea. La Svizzera prende atto del fatto che la Commissione europea informerà la Missione della Svizzera presso l’Unione europea della reazione degli Stati membri dell’Unione europea al più presto, ma al più tardi sei mesi dopo la firma dell’Accordo.

Per la Svizzera gli atti d’esercizio dei poteri pubblici nel campo della politica della concorrenza sono atti che concernono l’applicazione degli articoli 5, 7, 9 e 10 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo precedente, la procedura accettata da uno Stato membro dell’Unione europea sarà definita in un accordo tra detto Stato membro e la Svizzera nella forma che i due Stati interessati converranno. In attesa di concludere simili accordi, la Commissione svizzera della concorrenza manterrà la sua prassi di notificare gli atti d’esercizio dei pubblici poteri ai destinatari situati negli Stati membri dell’Unione europea attraverso i canali diplomatici o, se del caso, inviando tali atti a destinatari in Svizzera che rappresentano i destinatari situati nel relativo Stato membro dell’Unione europea.

La Commissione svizzera della concorrenza manterrà la sua prassi di inviare direttamente ai destinatari situati in uno Stato membro dell’Unione europea le decisioni e le richieste d’informazioni che non costituiscono atti d’esercizio dei pubblici poteri. La Svizzera prende atto che la Commissione europea continuerà anch’essa a inviare tali documenti direttamente ai destinatari situati nel territorio svizzero.

Le procedure convenute nel presente scambio di note non pregiudicano le leggi della Svizzera e dell’Unione europea né la giurisprudenza delle relative corti.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione europea l’espressione della sua più alta stima.

1 Traduzione dal testo originale inglese.

Préambule

Traduction1

Commission européenne,

Direction générale de la concurrence

Bruxelles, le 17 mai 2013

Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne

Bruxelles

La Commission européenne présente ses compliments à la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne et a l’honneur de soumettre les propositions suivantes concernant la notification d’actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence, dans le cadre de la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence (ci-après «accord»).

La Commission européenne juge important de notifier rapidement et de manière efficace les actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence. C’est la raison pour laquelle elle présente, dans le présent échange de notes, les mesures qu’elle prendra, de son côté, pour clarifier la situation actuelle.

Aux fins du présent échange de notes, on entend par acte de puissance publique toute décision impliquant l’imposition de sanctions, l’obligation de se conformer à une pratique donnée ou l’interdiction d’une pratique donnée, ou requérant des destinataires qu’ils transmettent certaines informations.

Pour la Commission européenne, les actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence sont les actes liés à l’application des art. 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des art. 53 et 54 de l’Accord sur l’Espace économique européen et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et de leurs amendements éventuels. Lorsque ce type d’actes doit être notifié à un destinataire sur le territoire suisse n’ayant pas d’adresse de notification dans l’Union européenne, par exemple une succursale ou une filiale, la Commission européenne enverra l’acte à la Commission de la concurrence suisse, qui le transmettra sans délai au destinataire, et au plus tard dans les dix jours ouvrés suivant la réception. La Commission de la concurrence suisse procurera une confirmation de la notification, datée et signée par une personne identifiable, dans les dix jours suivant la transmission au destinataire.

La Commission européenne reconnaît également l’utilité de trouver une solution efficiente et rapide pour notifier les actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence émis par la Commission de la concurrence suisse et par les autorités de la concurrence des Etats membres de l’Union européenne aux destinataires sur l’autre territoire tout en respectant intégralement les législations pertinentes de la Suisse et celles des Etats membres de l’Union européenne. Dès lors, la Commission européenne informera les Etats membres de l’Union européenne de l’approche convenue dans le présent échange de notes et leur demandera également s’ils seraient favorables à une solution d’une efficacité similaire pour notifier les actes de puissance publique relevant de la politique de la concurrence, par exemple en leur demandant s’ils sont opposés à ce que la Commission de la concurrence suisse notifie directement à un destinataire sur leur territoire des actes de puissance publique ou s’ils accepteraient une procédure similaire à celle convenue entre la Commission européenne et la Suisse. La Commission européenne informera les autorités suisses de la réaction des Etats membres dès que possible, mais au plus tard six mois après la signature de l’accord.

La Commission européenne maintiendra par ailleurs sa pratique actuelle consistant à envoyer directement aux destinataires sur le territoire suisse les décisions ou les lettres demandant des informations qui ne constituent pas des actes de puissance publique.

Les procédures convenues dans le présent échange de notes sont sans préjudice des législations de l’Union européenne et de la Suisse et de la jurisprudence de leurs tribunaux respectifs.

1 Texte original anglais.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.