1 La Confederazione può affidare ad associazioni d’importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.
2 Può affidare compiti d’importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.
1 The Confederation may entrust national organisations with duties relating to forest conservation and provide financial assistance to them for this purpose.
2 It may also entrust to cantonal or regional associations duties of particular significance for certain regions, in particular in the mountain areas.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.