1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 26 verifica se la domanda d’autorizzazione contiene tutti i documenti necessari (art. 28, 29 o 30). Se la documentazione è incompleta, la restituisce al richiedente affinché la completi o la rielabori con le informazioni mancanti indicate.
2 Nel caso di organismi destinati ad essere utilizzati direttamente nell’ambiente, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione pubblica sul Foglio federale il deposito della domanda appena questa è completa e provvede affinché gli atti non confidenziali possano essere consultati per un periodo di 30 giorni.
3 Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque può esprimersi per scritto in merito alla domanda. Chi si avvale di questa possibilità non acquisisce automaticamente la qualità di parte nella procedura di autorizzazione.
4 Nel caso di organismi geneticamente modificati o patogeni destinati ad essere utilizzati direttamente nell’ambiente, le organizzazioni di protezione dell’ambiente secondo l’articolo 28 LIG e l’articolo 55f LPAmb possono opporsi durante il termine di esposizione pubblica.
1 The licensing authority under Article 26 shall examine whether the documentation submitted (Art. 28, 29 or 30) is complete. If the documentation is incomplete, it shall return this to the applicant for supplementation or revision, indicating which information is lacking.
2 If the application concerns organisms that will be handled directly in the environment, the licensing authority shall announce receipt of the application in the Federal Gazette, once the application is complete, and shall ensure that the non-confidential documents are displayed for 30 days for examination.
3 During the display period, any person may submit a written statement on the application. Any person who makes use of this opportunity does not acquire party rights in the licensing procedure through this alone.
4 If the organisms concerned are genetically modified or pathogenic organisms that will be handled directly in the environment, the environmental protection organisations in accordance with Article 28
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.