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814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

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Art. 41a a Spazio riservato ai corsi d’acqua

1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

a.
11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
b.
6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
c.
la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

a.
11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
b.
2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.

3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:

a.
la protezione contro le piene;
b.
lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
c.
gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
d.
l’utilizzazione delle acque.

4 Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:

a.
alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;
b.
alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua:
1.
in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e
2.
che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l’utilizzazione a scopo agricolo.49

5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

a.
si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
b.
sono messe in galleria;
c.
sono artificiali; oppure
d.50
sono molto piccole.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

50 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

Art. 41a a Space provided for watercourses

1 In biotopes of a national importance, in cantonal nature conservation areas, in mire landscapes of exceptional beauty and national importance, in water bird and migratory bird reserves of international or national importance and, in the case of waters-related protection targets, in landscapes of national importance and cantonal landscape conservation areas the width of the space provided for waters must amount to at least:

a.
for watercourses with a channel bed of less than 1 m natural width: 11 m;
b.
for watercourses with a channel bed of 1–5 m natural width: 6 times the width of the channel bed plus 5 m;
c.
for watercourses with a channel bed of more than 5 m natural width: the width of the channel bed plus 30 m.

2 In other areas, the width of the space provided for waters must amount to at least:

a.
for watercourses with a channel bed of less than 2 m natural width: 11 m;
b.
for watercourses with a channel bed of 2–15 m natural width: 2.5 times the width of the channel bed plus 7 m.

3 The width of the space provided for waters calculated in accordance with paragraphs 1 and 2 must be increased where this is required to guarantee:

a.
protection against flooding;
b.
the space required for rehabilitation;
c.
the protection targets for watercourses under paragraph 1 and other overriding interests of nature and landscape conservation;
d.
a use of the waters.

4 Provided protection against flooding is guaranteed, the width of the space provided for waters may be adapted:

a.
to the structural conditions in densely built-up areas;


b.
to the topographic conditions on stretches of waters:
1.
in which the waters largely fill the valley floor, and
2.
that have slopes on both sides that are too steep to permit farming activities.47

5 In the absence of any overriding interests to the contrary, determining the space provided for waters may be dispensed with if the waters:

a.
are located in forest or in areas, that are not designed mountain- or valley areas in accordance with the agriculture legislation in the arable land register;
b.
are culverted;
c.
are artificially laid out; or
d.48
are very small.

47 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2585).

48 Inserted by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2585).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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