1 L’UFAM informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.
2 L’UFAM provvede a un regolare scambio di informazioni con i Cantoni e collabora con essi all’ulteriore sviluppo del PRTR.
1 The FOEN shall inform the general public on a regular basis about the PRTR, and provide advice on its use and purpose.
2 It shall ensure a regular exchange of information with the Cantons and shall cooperate with the Cantons in the further development of the PRTR.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.