1 Le decisioni e gli attestati emessi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza conservano la loro validità fintanto che, a seguito della prossima ispezione, non sono sostituiti dai documenti corrispondenti dell’organo di notifica.
2 All’entrata in vigore della presente ordinanza, le domande depositate presso le autorità BPL vigente il diritto anteriore e ancora pendenti sono inoltrate all’organo di notifica.
1 Decisions made and confirmations delivered before this Ordinance comes into force remain valid until they are replaced by documents after the next inspection.
2 Requests made according to the previous legislation and still being processed by the GLP authorities shall be passed on to the notification authority when this Ordinance comes into force.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.