Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

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Art. 16 Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione

1 Il fabbricante di una vecchia sostanza55 che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH56 e che è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione.

2 Chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un impiego non descritto nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questo impiego.

3 Il capoverso 2 non si applica se:

a.
lo scenario d’esposizione per il nuovo impiego comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicurezza;
b.
la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 27 capoverso 3; oppure
c.
la sostanza è impiegata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.

55 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

56 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

Art. 16 Obligation to prepare exposure scenarios

1 The manufacturer of an existing substance that fulfils the criteria specified in Article 14 paragraph 4 of the REACH Regulation55 and is supplied on its own to third parties in a total quantity of 10 tonnes per year or more must prepare an exposure scenario for each identified use of the substance.

2 Any person who obtains a substance for which exposure scenarios have been prepared and supplies it to third parties on a commercial basis in quantities of 1 tonne per year or more as a substance or in a preparation for a use not described in the safety data sheet must prepare an exposure scenario for this use.

3 Paragraph 2 does not apply in cases where:

a.
the exposure scenario for the new use would exclusively cover conditions described in an exposure scenario included in the safety data sheet;
b.
the substance is present in the preparation in a concentration below the limits referred to in Article 27 paragraph 3; or
c.
the substance is used for purposes of product and process-orientated research and development.

55 See footnote to Art. 2 para. 4.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.