1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l’utilizzazione di sostanze e preparati che presentano proprietà particolarmente pericolose, specifiche caratteristiche di pericolosità o rischi particolari. Se necessario per la protezione della vita e della salute, stabilisce un obbligo d’autorizzazione.
2 Disciplina come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie.
1 The Federal Council shall specify the personal and technical qualifications required by persons wishing to handle substances and preparations with particularly dangerous properties or in specific categories of danger or carrying special risks. It shall establish a licensing requirement if this is necessary to protect life and health.
2 It shall specify how the necessary expertise may be acquired.
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