Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
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810.21 Legge federale dell' 8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

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Art. 10 Provvedimenti medici preparatori

1 I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.

2 Se il donatore è incapace di discernimento e non ha dato alcun consenso, i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati soltanto se gli stretti congiunti vi acconsentono e detti provvedimenti adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b. Nel decidere, gli stretti congiunti rispettano la volontà presunta del donatore.

3 Se la volontà presunta del donatore non può essere accertata, gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti di cui al capoverso 1 se questi ultimi:

a.
sono indispensabili per la riuscita di un trapianto di organi, tessuti o cellule; e
b.
comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi.

4 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b. Consulta previamente le cerchie interessate.

5 Gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti di cui al capoverso 1 soltanto dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

6 I provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono ammessi se il donatore è incapace di discernimento e non vi sono stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili.

7 I provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono parimenti ammessi se:

a.
accelerano la morte del donatore;
b.
potrebbero indurre nel donatore uno stato vegetativo permanente.

8 In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, dopo la morte del donatore i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati finché gli stretti congiunti non hanno preso la decisione. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per tali provvedimenti.

9 L’articolo 8 capoverso 6 si applica per analogia.

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).

Art. 10 Preparatory medical measures

1 Medical measures intended solely to preserve organs, tissues or cells may only be undertaken prior to the death of the donor if the donor has been informed comprehensively and has freely given their consent.

2 If the donor is incapable of judgement and has not given their consent, measures in terms of paragraph 1 may only be carried out if the next of kin consent, and the measures meet the requirements of paragraph 3 letters a and b. The decision of the next of kin shall be guided by what they believe the deceased person would have wanted.

3 If they are uncertain as to what the donor would have wanted, the next of kin may consent to measures under paragraph 1 if these:

a.
are essential for the successful transplantation of organs, tissue or cells; and
b.
any risk or harm to the donor is minimal.

4 The Federal Council shall specify which measures do not meet the requirements of paragraph 3 letters a and b. It shall consult interested groups beforehand.

5 The next of kin may consent to measures under paragraph 1 only when it has been decided to discontinue life support measures.

6 Measures under paragraph 1 are not permitted if the donor is incapable of judgement and there are no next of kin or no next of kin can be contacted.

7 Such measures are also prohibited if they:

a.
hasten the death of the donor;
b.
may lead to the donor entering a permanent vegetative state.

8 If a person has not declared their intention to donate, measures under paragraph 1 may be carried out after the death of the donor until the next of kin have reached a decision. The Federal Council shall specify the maximum length of time during which such measures may be carried out.

9 Article 8 paragraph 6 applies mutatis mutandis.

7 Amended by No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.