Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

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Art. 59 Diffusione su linea di programmi con diritto d’accesso e di programmi esteri

1 Nella loro zona di copertura devono essere diffusi su linea:

a.
i programmi della SSR conformemente alla sua concessione;
b.
i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni.

2 Il Consiglio federale può inoltre designare i programmi di emittenti estere che devono essere diffusi su linea per il loro particolare contributo all’educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni.

3 Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di programmi con diritto di accesso secondo i capoversi 1 e 2 nell’ambito delle possibilità tecniche del fornitore di servizi di telecomunicazione. I programmi devono essere diffusi gratuitamente e con un grado di qualità soddisfacente.

4 È innanzitutto obbligato alla diffusione il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde già programmi nella zona di copertura e raggiunge il maggior numero di economie domestiche. Se è necessario per consentire la ricezione del programma da parte del pubblico in generale, l’UFCOM può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura. In caso di rifiuto, l’UFCOM può decidere in via cautelativa l’immediata attivazione.

5 Se l’adempimento di quest’obbligo implica un eccessivo onere economico per il fornitore di servizi di telecomunicazione interessato, l’UFCOM impone all’emittente autorizzata di versare un adeguato indennizzo.

6 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.

Art. 59 Access-entitled and foreign programme services

1 In their coverage area, the following must be broadcast by wire:

a.
programme services of the SRG SSR within the framework of the licence;
b.
programme services based on a licence with a performance mandate.

2 The Federal Council may also specify programme services of foreign broadcasters which are to be transmitted by wire because of their special contribution to education, cultural development or free opinion-forming.

3 The Federal Council determines the maximum number of access-entitled programme services in accordance with paragraphs 1 and 2 within the framework of the technical capabilities of telecommunications service providers. The programme services are to be transmitted free of charge and in adequate quality.

4 The telecommunications service provider which already broadcasts programme services in the coverage area and reaches the most households is primarily subject to the broadcasting obligation. Within the same coverage area, OFCOM may require more than one telecommunications service provider if this is necessary to ensure that a programme service can be received by the general public. In the event of refusal, OFCOM may arrange immediate broadcasting by way of precaution.

5 If compliance with this obligation leads to an unreasonable economic burden on the telecommunications service provider, OFCOM shall require the access-entitled broadcaster to pay appropriate compensation.

6 The Federal Council may extend the transmission obligation to services which are coupled with access-entitled programme services.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.