Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera.
Reporting Swiss financial institutions may treat accounts of associations organised and established in Switzerland that pursue a non-commercial purpose as excluded accounts in accordance with Article 4 paragraph 3 of the AEOIA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.