1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.
2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
5 L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.
1 To perform its tasks under the applicable agreements and this Act, the FTA may process personal data, including personal data on tax-related administrative and criminal prosecutions and sanctions.
2 It may systematically use the tax identification numbers set out in Article 2 paragraph 1 letters f to h to perform its tasks under the applicable agreements and this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.