Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

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Art. 23n

1 Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

a.
l’accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e
b.
siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.

2 Non sottostanno all’obbligo di diligenza le risorse genetiche:

a.
che provengono da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya;
b.
che provengono da un Paese che non prevede norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici;
c.
che provengono da un territorio situato al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del Protocollo di Nagoya;
d.
la cui utilizzazione specifica sottostà a uno strumento internazionale specifico secondo l’articolo 4 del Protocollo di Nagoya;
e.
che sono risorse genetiche umane;
f.
che in quanto merci o beni di consumo non sono utilizzate come risorse genetiche ai sensi del Protocollo di Nagoya.

3 Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s’intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia.

4 L’accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa.

5 Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l’utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d’emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo.

6 Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.

80 Vedi anche art. 25d.

Art. 23n

1 Any person who in accordance with the Nagoya Protocol utilises genetic resources or benefits directly from their utilisation (users) must apply due diligence appropriate to the circumstances to ensure that:

a.
the resources have been accessed lawfully; and
b.
mutually agreed terms for the fair and equitable sharing of the benefits have been established.

2 Genetic resources are not subject to the due diligence requirement if they:

a.
originate from a country that is not a Party to the Nagoya Protocol;
b.
originate from a country that has no domestic access and benefit-sharing regulatory requirements;
c.
originate from an area beyond national jurisdiction of any Party to the Nagoya Protocol;
d.
are covered for a specific use by a specialised international instrument under Article 4 of the Nagoya Protocol;
e.
are human genetic resources;
f.
as commodities or goods in trade are not utilised as genetic resources in terms of the Nagoya Protocol.

3 The utilisation of genetic resources in terms of paragraph 1 means to conduct research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology.

4 Access under paragraph 1 letter a is lawful, if, by virtue of the Nagoya Protocol, it is in accordance with the domestic access and benefit-sharing regulatory requirements of the Party to the Nagoya Protocol that provides the resource.

5 If the requirements of paragraph 1 letters a and b are not met, users must ensure that they are met subsequently, or must refrain from utilising the genetic resources concerned or from benefiting directly from their utilisation. In emergencies, the Federal Council may provide for a delay in meeting the requirements for genetic resources that are pathogenic or harmful organisms.

6 The Federal Council shall regulate what information on utilised genetic resources must be recorded and passed on to subsequent users.

79 See also: Art. 25d.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.