Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

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Art. 23f

1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

a.
per scopi ricreativi;
b.
ai fini dell’educazione ambientale;
c.
ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

Un parco nazionale è costituito da:

a.
una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
b.
una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

Art. 23f

1 A national park is a large area that provides unspoiled habitats to the indigenous flora and fauna, and which allows the landscape to evolve naturally.

2 Within this framework, it also serves the purpose of:

a.
offering areas for recreation;
b.
promoting environmental education;
c.
permitting scientific research, in particular into the indigenous flora and fauna and into the natural evolution of the landscape.

3 It comprises:

a.
a core zone where nature is allowed to develop freely and to which the general public has only limited access;
b.
a buffer zone where the cultural landscape is managed in a near-natural manner and is protected against detrimental interventions.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.