Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 31 Diritto penale svizzero
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 31 Ordinary criminal law

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 79a Lavoro di pubblica utilità

1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità:

a.
una pena detentiva non superiore a sei mesi;
b.
una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o
c.
una pena pecuniaria o una multa.
2 Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità.

3 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

4 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva.

5 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo.

6 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all’esazione della pena pecuniaria o della multa.

113 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

Art. 79a Community service

1 If it is not anticipated that the offender will abscond or commit further offences, the following sentences may be served in the form of community service:

a.
a custodial sentence of no more than six months;
b.
the remainder of a sentence of no more than six months after taking account of time spent on remand; or
c.
a monetary penalty or a fine.

2 Community service is not permitted as a means of serving an alternative custodial sentence.

3 Community service is work that benefits social institutions, public works or persons in need. The work is unpaid.

4 Four hours of community service correspond to one day of a custodial sentence, one daily penalty unit of a monetary penalty or one day of an alternative custodial sentence in the case of contraventions.

5 The executive authority shall allow the offender a specific period not exceeding two years within which to complete the community service. In the case of community service carried out in lieu of a fine, this period may not exceed one year.

6 If the offender fails to comply with the conditions of community service imposed by the executive authority despite being warned to do so, the custodial sentence shall be served in the normal manner or in the form of semi-detention, or the monetary penalty or fine shall be enforced.

111 Inserted by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.