1 Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
1 Any person who with a view to bringing about or supporting foreign operations or activities directed against the security of Switzerland, contacts a foreign state, foreign parties, or other foreign organisations or their agents, or issues or disseminates false or distorted information shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 In serious cases, a custodial sentence of not less than one year may be imposed.
310 Inserted by No I of the FA of 5 Oct. 1950, in force since 5 Jan. 1951 (AS 1951 1 16; BBl 1949 I 1249).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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