È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per commettere un atto di violenza criminale volto a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto:
2 È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.
3 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
289 Introdotto dall’all. n. II 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
1 Any person who, with a view to committing a violent felony aimed at intimidating the population or coercing a State or an international organisation to act or refrain from acting,
2 The same penalty shall apply to any person who collects or provides assets with the intention of financing a journey in accordance with paragraph 1 letter c, or any person who organises or recruits others to make such a journey.
3 Any person who carries out any of the foregoing acts outside Switzerland shall also be liable to prosecution if he or she is in Switzerland and is not extradited or if the terrorist offence is to be committed in or against Switzerland. Article 7 paragraphs 4 and 5 apply.
288 Inserted by Annex No II 2 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
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