1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
1 Any person who damages, destroys, conceals or misappropriates a document over which he has no exclusive right of disposal, with a view to causing financial loss or damage to the rights of another or in order to obtain an unlawful advantage for himself or another shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 The suppression of documents to the detriment of a relative or family member is prosecuted only on complaint.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.