1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine,
chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
1. Any person who wilfully damages, destroys, removes, otherwise renders unusable or deactivates a safety device which serves to prevent accidents in a factory or other commercial premises or on a machine,
who wilfully fails to install such a device in violation of the regulations,
and thus knowingly endangers the life and limb of other people,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. The custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
2. If the person concerned acts through negligence, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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