Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
214 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Any person who observes with a recording device or records with an image-carrying device information from the secret domain of another or information which is not automatically accessible from the private domain of another,
any person who makes use of information or makes information known to a third party, which he knows or must assume has been produced as a result of an offence under paragraph 1 above,
any person who stores or allows a third party access to a recording that he knows or must assume has been made as the result of an offence under paragraph 1 above,
shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
212 Inserted by No I of the FA of 20 Dec. 1968, in force since 1 May 1969 (AS 1969 319 322; BBl 1968 I 585).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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