1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
189 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).
1 Any person who obtains unauthorised access by means of data transmission equipment to a data processing system that has been specially secured to prevent his access shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 Any person who markets or makes accessible passwords, programs or other data that he knows or must assume are intended to be used to commit an offence under paragraph 1 shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
187 Amended by Art. 2 No 1 of the FedD of 18 March 2011 (Council of Europe Convention on Cybercrime), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 6293; BBl 2010 4697).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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