Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili

1 Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:

a.
non ha domicilio o sede in Svizzera;
b.
risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
c.
è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
d.
per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.

2 In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.

3 Non vi è obbligo di prestare cauzione:

a.
nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;
b.
nella procedura di divorzio;
c.
nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257).

Art. 100 Nature and amount of security

1 Security may be provided in cash or in the form of a guarantee from a bank with a branch in Switzerland or from an insurance company authorised to operate in Switzerland.

2 The court may subsequently order the increase, reduction or return of the security.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.