Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 89 Azione collettiva

1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.

2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:

a.
proibire una lesione imminente;
b.
far cessare una lesione attuale;
c.
accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

Art. 90 Combination of actions

The plaintiff may combine two or more claims against the same party in one action, if:

a.
they are within the material jurisdiction of the same court; and
b.
they are subject to the same type of procedure.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.