Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 77 Effetti dell’intervento

L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:

a.
in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure
b.
la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.

Art. 78 Principles

1 A party may notify a third party of the dispute if, in the event of being unsuccessful, he or she might take recourse against or be subject to recourse by a third party.

2 The notified third party may also give notice of the dispute.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.