Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 47 Motivi

1 Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:

a.
ha un interesse personale nella causa;
b.
ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c.
è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d.
è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
e.
è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f.
per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

2 Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:

a.
alla decisione circa il gratuito patrocinio;
b.
alla procedura di conciliazione;
c.
al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF30;
d.
all’emanazione di provvedimenti cautelari;
e.
alla procedura a tutela dell’unione coniugale.

Art. 48 Duty to provide information

The judge or judicial officer concerned shall make a timely disclosure of any possible reason for recusal and shall recuse him- or herself voluntarily if he or she considers that such reason exists.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.