Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 315 Effetto sospensivo

1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.

2 L’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

3 L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva.

4 L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:

a.
diritto di risposta;
b.
provvedimenti cautelari.

5 L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile.

Art. 316 Procedure before the appellate court

1 The appellate court may hold a hearing or decide on the basis of the case files.

2 It may order a second exchange of written submissions.

3 It may take evidence.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.