Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 299 Rappresentanza del figlio

1 Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

2 Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

a.132
i genitori propongono conclusioni differenti in merito:
1.
all’attribuzione dell’autorità parentale,
2.
all’attribuzione della custodia,
3.
a questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
4.
alla partecipazione alla cura,
5.
al contributo di mantenimento;
b.133
l’autorità di protezione dei minori o un genitore la chiede;
c.
l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
1.134
fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure
2.
inducono a prospettare misure di protezione del figlio.

3 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.

132 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

133 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).

134 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

Art. 300 Competence of the representative

The child's representative may file applications and appellate remedies to the extent they concern:

a.
the allocation of the parental responsibility;
b.
the allocation of residence;
c.
important questions of personal relations;
d.
sharing responsibilities for care;
e.
maintenance payments;
f.
measures for the protection of the child.

140 Amended by Annex No 2 of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.