Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 29 Fondi

1 Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:

a.
azioni reali;
b.
azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
c.
azioni di costituzione di diritti di pegno legali.

2 Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.

3 Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.

4 Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.

Art. 29 Immovable property

1 The court at the place where a property is or should be recorded in the land register has jurisdiction to decide on:

a.
actions in rem;
b.
actions against the community of condominium owners;
c.
actions for the registration of statutory charges on immovable property.

2 Other actions relating to immovable property rights may also be brought before the court at the domicile or registered office of the defendant.

3 If an action concerns multiple properties or if a property is recorded in the land register of several districts, the court where the largest property or the largest part of the property is situated has jurisdiction.

4 In non-contentious matters relating to immovable property rights, the court at the place where the property is or should be recorded in the land register has mandatory jurisdiction.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.