Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 277 Accertamento dei fatti

1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.

2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.

3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.

Art. 278 Personal appearance

The parties must appear in person at the hearing unless the court exempts them for reasons of illness or age or for other good cause.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.