Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 273 Procedura

1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.

2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.

3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.

Art. 274 Initiation

Divorce proceedings are initiated by submitting a joint request for divorce or by filing an action for divorce.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.