Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 264 Garanzia e risarcimento del danno

1 Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’instante.

2 L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.

3 La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.

Art. 265 interim measures

1 In cases of special urgency, and in particular where there is a risk that the enforcement of the measure will be frustrated, the court may order the interim measure immediately and without hearing the opposing party.

2 At the same time, the court shall summon the parties to a hearing, which must take place immediately, or set a deadline for the opposing party to comment in writing. Having heard the opposing party, the court shall decide on the application immediately.

3 Before ordering interim measures, the court may ex officio order the applicant to provide security.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.