Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 235

1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

a.
il luogo, la data e l’ora dell’udienza;
b.
la composizione del tribunale;
c.
le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti;
d.
le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
e.
le decisioni del tribunale;
f.
la firma del verbalizzante.

2 Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

3 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.

Art. 236 Final decision

1 If the court is in a position to make a decision, it shall close the proceedings by deciding not to consider the merits or by making a decision on the merits.

2 The court decides by majority.

3 At the request of the successful party, the court shall order enforcement measures.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.